DOCUMENTO REDATTO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP) DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
– XIX AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA –

PROMEMORIA per FAMIGLIE e ISTITUZIONI – ITER E TEMPI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il sistema educativo italiano di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria (ex scuola elementare) e la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale. La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni e la nostra legislazione garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità sia nelle sezioni della scuola materna, sia nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Legge 104/’92, art. 12 c.2).

Le famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità possono esercitare il diritto all’istruzione e all’educazione dei propri figli, con le risorse umane e strumentali che ad essi occorrono per veder pienamente riconosciuto il proprio diritto allo studio, segnalando alla scuola che li accoglierà i loro problemi, le loro difficoltà, ma anche le loro potenzialità, affinché questa si possa attrezzare nell’ottica di una positiva integrazione. La segnalazione avviene consegnando alla scuola due documenti: il verbale di individuazione della condizione di disabilità del/della figlio/a, redatto da un Collegio di accertamento e la diagnosi funzionale, che descrive la situazione clinico-funzionale dell’alunno al momento dell’accertamento.
L’accertamento è rivolto agli alunni e studenti con disabilità di nuova individuazione, secondo la definizione dell’art.3 della L.104/92, che si iscriveranno per l’anno scolastico successivo a scuole statali o paritarie.
Qui di seguito viene specificato l’iter da seguire e i tempi con i quali muoversi per favorirne al meglio l’organizzazione.

1. Inquadramento diagnostico

I genitori degli alunni (o chi ne esercita la potestà parentale) devono come prima cosa acquisire una documentazione clinica che ne inquadri le problematiche sanitarie attraverso esami e test specialistici.
In particolare:

> certificazione che riporta:
la diagnosi clinica classificata secondo l’ICD 10 multiassiale o in subordine secondo l’ICD 9 CM;
– l’indicazione se si tratta di patologia stabilizzata o progressiva.

> Relazione clinica funzionale sintetica, che evidenzia:
– lo stato di gravità della disabilità;
– il quadro funzionale sintetico del bambino con indicazione dei test utilizzati (eventualmente allegando copia dei test stessi) e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: cognitiva-neuropsicologica; sensoriale; motorio-prassica; affettivo-relazionale-comportamentale; comunicativa-linguistica; delle autonomie personali-sociali.

Tali documenti confluiscono in un’unica Diagnosi Funzionale (Allegato 1) la quale segnala anche l’eventuale bisogno di attivare supporti umani e materiali necessari ad assicurare l’integrazione scolastica: insegnante di sostegno, assistenza di base (a cura della scuola), assistenza specialistica educativa (a cura dell’ente locale), servizio di trasporto (a cura dell’ente locale), ausili specifici per la scuola.

I documenti devono essere redatti da un medico di Struttura pubblica o di Ente privato accreditato, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata.
In caso di patologia psichica la relazione clinica funzionale può essere redatta dallo psicologo di strutture pubbliche per l’infanzia e l’adolescenza.

Nella provincia di Pavia la STRUTTURA PUBBLICA è rappresentata dalla:

NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
(a Pavia in Corso Garibaldi, 69, tel. 0382.431808;
(a Voghera in viale Repubblica, 88, tel. 0383.695412;
(a Vigevano in corso Milano 19, tel. 0381.333669).

Nella provincia di Pavia, gli ENTI ACCREDITATI sono i seguenti:

  • IRCCS “Casimiro Mondino”, Via Mondino, 2, Pavia (tel. 0382- 3801),
  • Istituto “Dosso Verde”, Via Fasolo, 1, Pavia (tel 0382-466939),
  • Istituto “Don Gnocchi – Santa Maria alle Fonti”, Via Mangiagalli, 52, Salice Terme (tel. 0383 945611),
  • Consultorio familiare “Il sole”, via F.lli Besozzi, 9, Vigevano (tel. 0381 84665)

Tempistica per la Diagnosi Funzionale: si consiglia ai genitori di rivolgersi in tempi utili alla struttura pubblica o all’ente privato accreditato allo scopo di ottenere l’inquadramento diagnostico per consegnare la domanda di accertamento nei termini richiesti.

2. Accertamento di alunno in situazione di disabilità

Successivamente la famiglia (o chi ne esercita la potestà parentale) dovrà rivolgere domanda alla commissione ASL per ottenere il Verbale di Accertamento di alunno in situazione di disabilità, ai fini del riconoscimento dei diritti relativi all’integrazione scolastica (sulla base dell’art. 35 della L.n° 289/2002 e del regolamento applicativo, di cui al DPCM n°185/06, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°115 del 19.5.2006).

La domanda, deve essere compilata dalla famiglia dell’alunno su un modello apposito (Allegato 2) che può essere trovato:
– presso il sito dell’Ufficio Scolastico di Pavia
– scaricando la domanda dal sito Asl PAVIA, seguendo il percorso:
Home page ASL PAVIA (www.asl.pavia.it ) –> cittadini –> modulistica –> assistenza socio sanitaria –> fragilità non autosufficienza –> accertamento per sostegno scolastico.

http://www.asl.pavia.it/webasl/prestazioni.nsf/d006870e7ee29768c12571ed00508d09/fda16a39f518d29fc1256fe80029c8c3?OpenDocument

La domanda, una volta compilata, può essere consegnata con tutti gli allegati dovuti a Pavia:
o recapitandola alla sede Asl di v.le Indipendenza, 3 – 27100 Pavia;
oppure consegnandola a mano presso la stessa sede al lunedì, mercoledì (ore 9-12), giovedì (ore 14-16), o presso l’Ufficio fragilità a piano terra, o presso l’uff. del dott. Bernardini al 4° piano;
oppure inviandola con fax al n° 0382 431525.

L’Accertamento viene effettuato dall’Asl tramite un unico Collegio di Accertamento composto da: neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, presso la propria sede di Pavia in via Indipendenza 3 (al mercoledì mattina).
Tale Commissione convoca l’alunno con i genitori e produce un verbale di Accertamento, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio, che verrà consegnato alla famiglia subito, al termine dell’accertamento.

La famiglia dovrà a sua volta consegnarlo tempestivamente all’Istituzione scolastica presso la quale lo studente è iscritto.
Si consiglia ai genitori di tenerne una copia.

Il verbale di Accertamento (Allegato 3) ratifica l’assenza o la presenza di handicap (art.3, c.1 L.104/92) o di handicap grave (art.3, c.3 L.104/92) e definisce il tipo di patologia, con riferimento alle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICD-10 e ICD9-CM).

Il verbale ha validità dalla data di accertamento fino al termine indicato in esso. Nel verbale il Collegio stabilisce infatti la scadenza scegliendo tra le seguenti opzioni: al termine di un anno scolastico indicato; al termine della scuola di infanzia; al termine della scuola primaria; al termine della scuola secondaria di primo grado; al termine degli studi.

Non è quindi necessario, come avviene invece per la Diagnosi Funzionale, che nel passaggio da un ordine e grado di scuola all’altro l’alunno si ripresenti per un nuovo accertamento in una scadenza non indicata dal Collegio (ad es. al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, se la scadenza indicata è il termine della scuola secondaria di primo grado o una data successiva).

Qualora l’esito della valutazione del Collegio di Accertamento non sia condiviso dal genitore/tutore, può essere presentato ricorso al Collegio del Riesame inoltrando fin da subito la domanda, su apposito modulo, completa dei documenti richiesti. (Allegato 4)

Tempistica per le domande di Accertamento da parte delle famiglie:

  • Per bambini di prima iscrizione (al nido, alla scuola dell’infanzia o primaria, ecc.) e in genere per quelli già noti e in carico ai servizi specialistici: la domanda va presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio della scuola (ma è meglio attivarsi già verso settembre-ottobre).
  • Per studenti che stanno già frequentando, per i quali si rilevi durante la frequenza scolastica la necessità di un inquadramento diagnostico, la domanda va presentata entro aprile-maggio.

Tempistica per l’Accertamento da parte dell’Asl:

La seduta per l’accertamento va effettuata dall’Asl in tempo utile per la formazione delle classi e l’inizio dell’anno scolastico, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Per poter avere validità per l’anno scolastico successivo, il verbale di Accertamento deve essere stato redatto entro il 15 luglio.

Tempistica per il Riesame

La famiglia può presentare ricorso da subito dopo la visita di Accertamento, fino a 30 giorni dopo. L’Organismo di riesame deve svolgere la visita di accertamento entro 60 giorni dalla domanda (che va consegnata completa della documentazione richiesta).

3. Aggiornamento della Diagnosi Funzionale

La Diagnosi Funzionale deve essere aggiornata al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o alla Formazione professionale regionale.

I genitori devono perciò occuparsi di prendere appuntamento per ottenere una nuova Diagnosi Funzionale quando il figlio frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado.

Tale Diagnosi può anche essere aggiornata in qualunque momento vi siano cambiamenti significativi del quadro di base, tali da richiedere modifiche relative alle risorse da attivare.
Nel caso si modifichi la condizione di disabilità (non grave/grave, ecc.) potrebbe essere utile che la famiglia richieda un nuovo accertamento e consegni alla scuola l’eventuale nuovo verbale che sarà rilasciato.

4. Iter organizzativo nella scuola

È facoltà e compito della famiglia provvedere a consegnare tempestivamente al Dirigente della Scuola di frequenza, o di destinazione nella fase di passaggio da un ordine di scuola all’altro, il Verbale di Accertamento di Alunno con disabilità e la Diagnosi Funzionale affinché si possano attivare gli interventi più opportuni per un’efficace integrazione scolastica. I genitori che al momento dell’iscrizione a scuola non ne fossero ancora in possesso, devono segnalare di essere in attesa di convocazione alla visita.

All’indomani delle iscrizioni le scuole trasmettono i documenti di cui sopra, relativi alle nuove certificazioni, all’Ambito territoriale di Pavia (ex Provveditorato) dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione dei docenti di sostegno.
L’eventuale richiesta di assistenza educativa viene invece trasmessa direttamente dalla Scuola agli Enti Locali di competenza (Modello S), di norma entro il 31 maggio.

Con l’inizio dell’anno scolastico, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola. il Dirigente scolastico, effettuati gli opportuni funzionali adattamenti, procederà alla definitiva assegnazione delle risorse di sostegno e di assistenza educativa alle classi.

Se è la scuola stessa a rilevare difficoltà negli apprendimenti o nella socializzazione dell’alunno, in corso d’anno, deve informarne i genitori.
In tal caso la famiglia, dopo un colloquio con gli Insegnanti ed il Dirigente Scolastico, se lo riterrà opportuno, potrà avviare tutto l’iter per l’accertamento: diagnosi clinico-funzionale, visita di Accertamento, ecc.

La scuola, per evidenziare quali sono le aree in cui ha rilevato che lo studente presenta le maggiori difficoltà, può consegnare ai genitori il Modello R compilato.

5. Iter programmatorio nella scuola

È cura del Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO) composto dai docenti, curricolari e di sostegno, insieme agli operatori sanitari e sociali dei servizi territoriali e/o specialistici competenti sul caso, nonchè con la collaborazione dei genitori dell’alunno, redigere prima il Profilo Dinamico Funzionale e poi il Piano Educativo Individualizzato.
Essi vanno redatti secondo il DPCM 185/2006 (art. 3, c.1) entro il 30 luglio dell’anno precedente la frequenza e perfezionati con un’efficace attività programmatoria collegiale (Nota ministeriale 4798/05) all’inizio dell’ anno
scolastico e comunque non oltre i primi due mesi di scuola.
Nell’ Accordo di Programma Provinciale http://www.provincia.pv.it/attachments/article/2102/Accordo%20programma %20alunni%20disabilit%C3%A0.pdf ) all’allegato 2 (artt. 2 e 3) sta scritto che la scuola deve redigere PDF e PEI, inizialmente e nelle successive stesure, entro la scadenza massima del 15 dicembre di ogni anno.

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) accompagna l’alunno nel suo percorso scolastico; in esso ogni anno vengono inserite una descrizione funzionale dell’alunno e l’analisi del suo sviluppo effettuale e potenziale, a breve e medio termine, prefigurando obiettivi e strategie di intervento.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è invece il documento nel quale è descritto il progetto globale di intervento per l’alunno nell’arco di ogni anno scolastico. Rappresenta un vero e proprio protocollo operativo che, a partire dai dati riportati nel PDF, individua e descrive tutti gli interventi da predisporre a favore del soggetto: educativi e didattici, riabilitativi e di socializzazione, coordinandoli e integrandoli anche con attività extrascolastiche, in vista di obiettivi prioritari comuni e condivisi.
Il PEI viene elaborato dopo un primo periodo di attenta osservazione delle competenze possedute dallo studente, individua le risorse necessarie per la sua integrazione e “l’indicazione del numero di ore di sostegno” (L.122/2010, art. 10, c.5). Pur raccordandosi al piano di lavoro della classe, è relativo alle caratteristiche e ai bisogni educativi del singolo alunno o studente.
Se condiviso va sottoscritto dalla famiglia, che lo può richiedere in copia.

Nella elaborazione di questi due strumenti, PEI e PDF, è essenziale il coinvolgimento dei genitori: oltre che essere prevista dalla Legge (art. 4-5 del DPR 24/2/1994), la condivisione attiva del processo educativo con la famiglia è fondamentale per un suo buon esito.

Dall’a.s. 2008/09 alcune istituzioni scolastiche afferenti al CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) di Pavia utilizzano in via sperimentale una piattaforma web per la compilazione digitale dei documenti (PDF/PEI) nell’ottica del Progetto di Vita, secondo l’approccio bio-psico-sociale fornito dalla classificazione internazionale ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

6. Valutazione e titolo di studio

La valutazione dell’alunno e dello studente con disabilità è svolta secondo i criteri educativo-didattici stabiliti nel suo PEI da tutti i docenti del team/consiglio di classe.
Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe ed essere predisposte con modalità, tempi e mezzi tecnici di esecuzione commisurati alle capacità dell’alunno.
Tuttavia va fatta una distinzione tra primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e secondo ciclo (secondaria di secondo grado e formazione professionale)

Durante il primo ciclo si valuta, anche con prove semplificate o differenziate rispetto alla classe, unicamente il raggiungimento da parte dell’allievo/a degli obiettivi educativo-didattici indicati nel suo PEI, a prescindere dal fatto che essi coincidano o meno con gli obiettivi previsti per la classe di appartenenza.
Se tali obiettivi sono raggiunti, l’alunno viene promosso alle classi successive.
Anche al compimento del ciclo, in sede di esame di stato conclusivo, “sono predisposte (…) prove di esame differenziate (…) corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza” (PDR 122/2009, art.9, c.2)
Solo in particolari casi e qualora gli obiettivi fissati del PEI non siano stati raggiunti, gli alunni con disabilità non conseguono la licenza ed è loro rilasciato un attestato di credito formativo, che dà comunque accesso alla scuola superiore o alla formazione professionale.

Durante il secondo ciclo (secondaria di 2° e formazione professionale) la scelta di un percorso semplificato/facilitato, ovvero calibrato sugli obiettivi minimi indicati nei programmi ministeriali, permette il conseguimento della promozione all’anno successivo e del titolo di studio con valore legale alla fine degli studi, se tali obiettivi sono stati conseguiti;
mentre nell’ultimo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado un PEI individualizzato/differenziato, che non prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi indicati nei programmi ministeriali, dà diritto alla sola attestazione delle competenze, spendibile unicamente per l’accesso al mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:

  • per l’Asl al dott. Bernardini – o alla dott.ssa Reto – tel. 0382 431257 – 0382 431212, 0382 431992
  • per l’Ufficio Scolastico della provincia di Pavia – alla dott.ssa Mosa – tel. 0382 513422

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