In coerenza con quanto stabilito con la normativa statale di emergenza, riteniamo di essere estremamente d’accordo con quanto indicato dalla Regione Lombardia che si esprime in materia di scuole di secondo ciclo. 

Noi riteniamo che queste indicazioni possano essere prese d’esempio dai comuni e dagli istituti scolastici al fine di allargare le direttive ad ogni scuola di ordine e grado al fine di: 

  • sostenere la partecipazione alla formazione a distanza, garantendo il supporto dell’assistente specialistico per le ore assegnate a ogni studente, con modalità semplici e alternative alla frequenza in aula. 
  • autorizzare, in accordo con famiglie, Comuni e Istituzioni scolastiche, in deroga alle linee guida in materia e per l’intera vigenza del periodo di sospensione straordinaria dell’attività didattica, l’affiancamento da parte dell’assistente specialistico da effettuarsi presso il domicilio dello studente disabile entro i limiti delle ore previste nel PEI e assegnate da Regione Lombardia, sempre nel rispetto delle regole comportamentali emanate dal Ministero della Salute.
  • Riconoscere, conseguentemente, ai fini della rendicontazione, le ore fruite in ambito domiciliare per le finalità di cui sopra, in relazione alla documentata progettualità attuata dall’istituto scolastico o formativo frequentato. 

L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e le ulteriori restrizioni disposte, hanno probabilmente scoraggiato molti operatori dall’intervenire al domicilio; nelle zone in cui è stato attivato il servizio, però c’era l’alternativa della formazione a distanza che andava a colmare la mancanza della presenza fisica, che potrà essere di nuovo ripristinata a seconda delle singole situazioni di vita e della situazione sanitaria in essere.  

Purtroppo dove  “la macchina” non si è attivata non c’è stata nessuna possibilità di collegamento fra le famiglie e gli assistenti educativi e il protrarsi di questo limite potrebbe portare alla compromissione degli obbiettivi raggiunti dagli studenti. 

La richiesta di riattivazione del servizio spetta agli Istituti Comprensivi e deve essere inviata ai Comuni di competenza rispetto alle residenze degli alunni con disabilità. 

La necessità da parte del Comune di avere una richiesta da parte del dirigente scolastico per l’erogazione di prestazioni domiciliari si giustifica perché l’art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevede che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

  

Dato che le prestazioni domiciliari sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza riteniamo che il Dirigente debba attivare immediatamente l’avvio di questo tipo di attività didattiche gli enti locali di fornire  l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. 

 

Nel momento in cui questi passaggi obbligati non avvengono e i bambini si trovino senza l’attivazione del servizio, dopo la segnalazione da parte delle famiglie, delle associazioni di settore e degli istituti, ci sembra corretto nel rispetto del diritto allo studio di dare alle famiglie uno strumento che permetta loro di richiedere ufficialmente l’assistenza a domicilio per garantire il giusto supporto all’attività didattica e continuità del progetto educativo. 

 

In Allegato :  

MODULO DI DIFFIDA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA EDUCATIVA A DOMICILIO
Una Mano Per…Fac simile_diffida Scuole e Comuni per attivazione servizi

 

ESTRATTO INFORMATIVA REGIONALE 

9624-Inclusione scolastica_Emergenza coronavirus-DOC REGIONE LOMBARDIA

 

 

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